3 - LA SENTENZA DI ROMA

a) I motivi 

I pastori, che assistevano al duro lavoro degli sterratori, o forse essi stessi impiegati ad aprire il solco, non tardarono a comprendere che esso non arava soltanto la loro terra. Anche il loro destino rimaneva definitivamente deciso da quel tormentato nastro di terra smossa. 

Cominciava il nuovo corso della loro storia. 

Le sanguinose contese tribali, le interminabili beghe di confine tra armento e armento erano destinate ad assumere nuovo ruolo. Serpeggiavano insoliti fermenti e dal vicino "oppidum" di Genova, con più frequenza, arrivavano notizie e rumori a turbare la pace. 

Quale sarebbe stato il nuovo rapporto tra tribù e, tribù, tra i vari gruppi etnici e il nucleo che, installatosi in riva al mare, ambiva fatalmente ad una funzione di predominio? 

Se accettiamo la interpretazione - per altro sostenuta da validi argomenti - di alcuni studiosi, fin dai primi anni delle guerre romano-liguri, Roma avrebbe teso ad instaurare con Genova e con i popoli che la circondavano un patto o foedus di vicendevole vantaggio. Roma si assicurava, nell'alto Tirreno un punto amico, importante cerniera di azioni belliche ed economiche; Genova si avvantaggiava, mediante l'amicizia e le iniziative romane, nel suo naturale istinto di espansione e di preminenza sulla regione ligure. Le comunità, rurali o castella, che Roma generalmente considerava, nel suo diritto, come peregrini dediticii o adtributi delle città favorite, nel nostro caso, avrebbero potuto ricevere un trattamento di privilegio. Anch'essi erano dei foederati. La strada, che attraversava i loro terreni, di preminente valore strategico, esigeva di essere vigilata da popolazioni benevole e amiche . 

In questa prospettiva risultava un equilibrio di forze, degno della saggezza romana. La città era destinata ad esercitare un determinante influsso sulle comunità, ma controllato; alle varie tribù rimaneva la gelosa autonomia, ma integrata in un sistema più ampio di protezione e di progresso. 

Il contesto socio-economico di allora offriva frequenti motivi di dissenso, soprattutto nell' uso dei terreni. Questi, a quanto è possibile ricostruire, si suddividevano in tre tipi. Quelli situati nell'ambito di una " comunità " e giudicati, quindi, di proprietà privata; i terreni pubblici, ad uso comune di una o più comunità; terreni di libera fruizione da parte di chiunque, o compascuo. 

Una delle comprensibili contese, forse, covava da tempo e dava luogo a frequenti urti e scorribande. I Veiturii Langenses rivendicavano certi confini tra questi diversi terreni, che i Genuates non erano disposti ad accettare. Anzi, costoro, spinti dalla loro posizione, avevano voluto dar subito prova di forza: ob iniourias, per lesioni (secondo il significato giuridico della parola), avevano imprigionati alcuni Langenses, che, per difendere i loro, diritti, erano corsi a vie di fatto. 

La questione, giunta probabilmente a fase acuta, venne deferita al supremo tribunale di Roma, o perché questo entrava nel meccanismo della foederatio, o per diretto appello delle parti. La sentenza, o senatoconsulto, che l'avrebbe decisa e che fu elaborata dai due arbitri romani Quinto e Marco di Minucio Rufo, fu pubblicata il 13 dicembre 117 a.C. Essa, incisa su una lamina originale di rame di cm. 47 x 38, fu casualmente ritrovata da un contadino a Pedemonte, nella Valle Secca, nel 1506, e costituisce la famosa "tavola di bronzo, o di Polcevera", documento interessantissimo per lo studio del diritto, del costume e della lingua di quei tempi, su cui ormai esiste una copiosissima letteratura. La tavola oggi è conservata a Palazzo Tursi, sede del Comune, a Genova. 

b) Il testo 

Il documento è troppo noto, perché noi ci si debba soffermare su ciò che direttamente non ci riguarda. 

Gli arbitri è evidente che vennero sul posto per un accurato sopralluogo. Il loro compito non appariva facile, per gli intricati rapporti tribali e per i riflessi che ne avrebbero potuto sorgere. Si trattava precisamente di definire, a ragion veduta, i confini dell'agro privato dei Langates, regolare l'uso comune del pubblico e dare norme di avvicendamento e di rispetto per il compascuo. 

Con la carta topografica alla mano, diremmo noi (ma, e poi non l'avranno avuta, a modo loro?), i fratelli Minucii fissarono tutto con grande precisione, adottando comuni punti di riferimento soprattutto lungo i corsi delle acque e i crinali dei monti. 

E' un peccato che dei nomi riportati sulla lamina, tutti di estremo interesse per la conoscenza del primitivo linguaggio dei Liguri, pochissimi siano sopravvissuti. Ciò ha dato luogo, in passato, a confusioni da parte di chi si è lasciato attrarre dall'insidia delle assonanze superficiali, per tentare arbitrarie etimologie. Oggi, col progresso degli studi glottologici, siamo senz'altro in grado di ricostruire il tracciato della sentenza con maggiore sicurezza. 

E' da premettere che gli arbitri hanno preso le mosse da un punto emblematico cui si sarebbe tentati di attribuire significati arcani: una fonte in Mannicelo. Crediamo che il luogo rappresentasse, fin d'allora, il centro ideale dell'insediamento dei Langates e sia quindi da ricercare nel cuore di un ristretto comprensorio, tuttora perfettamente individuabile, delimitato a levante dall'altura che conserva il nome di " castello " e, a ponente-mezzogiorno, da un lieve dorso su cui, in epoca altomedioevale, è sorta la chiesa, che la tradizione vorrebbe eretta al posto di un "fano" o tempietto pagano. 

E' vero: quell'appellativo "in Mannicelo" non ha alcun riscontro né nei toponimi d'oggi, né in quelli medioevali, ma i Romani dicono esplicitamente che là sgorga il torrente Gioventina. Saliamo dunque in alto, nella regione detta "Tiassi": numerose polle d'acqua, oggi quasi tutte sfruttate e incanalate, indicano la presenza di un'abbondante riserva idrica, che può benissimo rappresentare la misteriosa fonte, da cui in realtà ha vita quel corso di acqua, cui l'addolcimento delle lettere ha finito col dare un nome così squillante: "Gioventìna". 

Il cammino di quest'acqua, fino alla sua immissione nel Verde (Edus, per la sentenza) doveva costituire il confine orientale dell'agro privato dei Langates. Nel punto di congiunzione gli arbitri collocarono un termine. Risalendo il Verde, che per i Romani discendeva dalla Incisa, al Pontasso esso riceveva le acque del "Lemuris", che insieme al confluente "Comberanea" (oggi Rizzolo) rappresentava un altro tratto di confine di detto agro. Alla convalle "Caeptiema" (oggi Pietra Lavezzara) il confine attraversava la via Postumia ed era contrassegnato da due cippi terminali. In linea d'aria scendeva al Vindupale (oggi Riasso), che va a gettarsi nel Neviasca (gea di Paveto), che a sua volta si immette nel Riccò, che per i Romani rappresentava il corso alto del Procobera, o Polcevera. Il confine dell'agro seguiva un breve tratto di fiume fino all'innesto di un torrentello, che scende dalla costa delle Vigne (per i Romani Vinelasca). Anche in questo punto veniva posto un termine. Sulla cresta il confine s'imbatteva ancora nella Postumia. Ai margini della strada esso veniva indicato con due cippi e, partendo da quello a ponente, una linea ideale di demarcazione raggiungeva la fonte "in Mannicelo". 

E' suggestivo osservare che i confini di questo antico "agro dei Langates" si sono stranamente conservati lungo i secoli, per indicare il toponimo geografico di Langasco. Solo in epoca a noi vicina, come vedremo, col progressivo costituirsi giuridico di territori ecclesiasticamente autonomi, l'agglomerato ha perduto la sua unità originaria. 

In questa interpretazione trova definitivo collocamento, se non andiamo errati, anche il castelum dei Langensi, sostantivo che in tale dizione ricorre per la prima volta proprio nel nostro documento, per indicare un insediamento umano protetto da un'altura fortificata. Qualcuno è rimasto indeciso nella individuazione  per la sopravvivenza, nell'area attuale di Langasco, di due toponimi analoghi: castello e castellaro. Il secondo però, al centro del moderno abitato, ha evidenti risonanze romaniche e, per ragioni che avremo modo di vedere, dovette corrispondere ad una funzione determinatasi durante il medioevo, mentre il primo, a quota 424, rappresenta la ideale posizione strategica, voluta dal nome, sull'agro circostante e sulla strada che scorreva sotto.

Stabiliti i confini dell'agro privato, c'era da decidere su quelli del terreno pubblico; questione evidentemente più spinosa per i contrastanti interessi dei Langenses e dei Genuati. 

Questo territorio, secondo i confini dettati dalla sentenza, abbracciava grosso modo gli attuali comuni di Campomorone, Mignanego, Serra Riccò e parte (le frazioni di S. Martino e Torbi) di Ceranesi. 

L'arbitrato tende a riconoscere il possesso e l'usufrutto di questa zona ai castellani Langenses Veiturii; i diritti dei Genuati li tacita con un tributo, o vectigal di 400 vittoriati, che quelli dovranno versare ogni anno a questi. Se i Genovesi saranno morosi nel riscuotere la somma, essa sarà sostituita dalla ventesima parte del grano e dalla sesta del vino che saranno prodotti dai Langensi.

Chi però era in pacifico possesso di qualche porzione di terreno di quest'agro al 1° agosto precedente alla sentenza, fosse genovese o langense, poteva continuare a goderlo contro pagamento di un censo "pro portione" alla comunità dei Langenses. Nuove assegnazioni di terreno avrebbero potuto aver luogo solo in forma strettamente democratica: se fatte cioè con la maggioranza dei voti della stessa comunità (de maiore parte Langentium Veituriorum sententia). L'opzione dei terreni era però riservata ai Genuati e ai Langensi. 

La sentenza arbitrale dava, infine, norme per l'uso e la fruizione delle parti di terreno comune, tenuto a compascuo. A quanto risulta questi appezzamenti di terreno erano inclusi nell'agro pubblico; per essi infatti la sentenza non indica confini. Oltre ai Genuati e ai Langensi, ad essi erano interessate le altre tribù circonvicine. La sentenza stabilisce il criterio da seguire per l'utilizzo dei boschi per la legna, dei prati per il fieno, e fissa una controllata rotazione da seguire tra il pascolo e la coltivazione. 

Prima di concludere le loro decisioni, i giudici ricordano che, nelle carceri genovesi, languiscono alcuni Langenses. Con mano felpata e decisa ad un tempo, essi sentenziano: è opportuno (ma nell'espressione giuridica dei Romani ciò significa: è obbligo) che tutti siano liberati, e questo deve avvenire entro il 13 agosto dell'anno successivo 116 a.C.

 c) Le conseguenze

 La sentenza dei Minucii, come s'è detto, offre svariati motivi di studio e ognuno la può approfondire sotto l'angolazione che gli interessa. Che il documento rappresenti una pietra di volta, purtroppo isolata, in un arco di tempo decisivo è fuor di dubbio. Ma come ricomporre l'arco con una pietra sola? 

Un arbitrato, per la stessa sua ragione, era chiamato a trovare un armonico rapporto tra contrastanti punti di vista. 

A nostro modesto avviso, l'intervento romano può essere considerato come un vicendevole freno, opposto al pericolo, per nulla immaginario, di un'eccessiva pressione da parte dei Genuati sulle vicine sprovvedute tribù di pastori e contadini e, dall'altra, alla tranquilla fruizione della strada che interessava i commerci dei Genovesi. All'arbitrio, alla legge dell'agguato e del sopruso doveva subentrare una regolamentazione, attraverso un diritto dei popoli che a mano a mano avrebbe trovato la sua formula definitiva. 

I giudici riconoscono i diritti delle comunità rurali e si sforzano di vederli con la loro mentalità, di inserirli, si potrebbe dire, nel contesto più ampio di una società in movimento. Qualcuno ha potuto chiamare la sentenza " un testo di diritto ligure, interpretato dalla giurisprudenza romana " (Formentini cit. da Sereni). 

Roma, data l'occasione, non adopera il rullo compressore. Il passeggero peggioramento dei rapporti non giustifica interventi drastici; il rispetto del "foedus" obbligava i Romani a ponderati accorgimenti tattici. 

L'esplicito riconoscimento della proprietà dei Langensi, che resta libera da ogni imposizione fiscale, la conferma del valore delle loro libere scelte democratiche sono aspetti positivi di un mondo da noi tanto lontano e danno al nostro documento un esplicito significato promozionale. Siamo dinanzi a popoli che stanno sviluppando la loro realtà economica, che sono alla ricerca di un volto politico e sociale. 

Vorremmo attribuire ai Minucii un notevole grado di sensibilità, nel contesto più ampio della loro missione. 

Doveva farsi strada una nuova coscienza che, a diritti e doveri vicendevolmente riconosciuti e soddisfatti. proponesse nuovi traguardi di pacifica convivenza e di progresso. Le loro decisioni intendevano portare a questo progresso un costruttivo apporto.

 

Il solco di una strada

Dopo la sentenza